Art. 4.
(Benefìci in caso di acquisto di unità abitative).

      1. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa un fondo speciale con gestione

 

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autonoma e dotazione di 800 milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
      2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti Spa, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
      4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti condizioni:

          a) durata massima ventennale;

          b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti Spa maggiorato degli oneri di commissione a favore delle banche eroganti, che non potranno comunque essere superiori allo 0,5 per cento;

          c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

      5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 75.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
      7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri

 

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comunque il soddisfacimento del credito.
      8. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'eventuale anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.
      9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al presente articolo sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.